16 Gennaio 2025
VINI DEALCOLATI – DECRETO N. 672816

Per opportuna informazione e per i necessari approfondimenti alleghiamo il decreto n° 672816 del 20/12/2024 a firma del Ministro Lollobrigida con il quale  sono fissate le disposizioni nazionali di attuazione della Regolamento Ue 2117/2021 in tema di vini dealcolati e parzialmente dealcolati.

 

Il decreto in sostanza recepisce la norma comunitaria (reg. 2117/2021), che ha consentito a livello Ue la produzione e commercializzazione di vini dealcolizzati (alcol < 0.5% vol) e parzialmente de alcolizzati (> 0.5% vol e inferiore al minimo della categoria).

I prodotti ottenuti potranno essere etichettati come “vino dealcolato/parzialmente dealcolato)

Si possono utilizzare tutte le tecniche previste dalla normativa Ue ovvero:

a) parziale evaporazione sotto vuoto;

b) tecniche a membrana;

c) distillazione.

La dealcolazione è effettuata sotto la responsabilità dell’enologo previo invio di PEC 5 giorni prima all’ICQRF competente per territorio. Non è possibile aggiungere acqua e aromi esogeni. La dealcolizzazione può essere fatta solamente negli stabilimenti produttivi che detengono il registro di cantina dematerializzato e che sono dotati delle licenze doganali ai fini accise. Questi stabilimenti devono essere separati fisicamente dai locali di produzione e detenzione dei vini.

Possono essere dealcolizzati solo i vini generici non a Do e IG.

Sono ricompresi quindi di vini varietali da tavola (cabernet, chardonny, merlot, sauvignon, sirahaz) e gli spumanti generici e varietali.

La soluzione idroalcolica, sottoprodotto, ottenuta dalla dealcolazione mediante tecniche a membrana è destinata prioritariamente alla produzione di bioetanolo previa denaturazione per garantirne la tracciabilità. Mentre nel caso di distillazione ed evaporazione sottovuoto può essere destinato alla produzione di distillato di vino. I sottoprodotti ottenuti sono in ogni caso assoggettati alle procedure e normativa accisa di cui al DLgs 504/95.

 

Permane purtroppo la criticità legata alla stretta separazione degli stabilimenti di produzione da quelli nei quali si produce e detiene vino. Se da un lato risponde alle esigenze di tutela previste anche nel TU vino -che all’art. 15 impedisce la produzione e detenzione di sostanze alcoliche negli stabilimenti di cantina- dall’altra comporta oneri aggiuntivi a carico dei produttori interessati se non un impedimento di fatto per la quasi totalità dei produttori.

 

Tale vincolo dovrà essere superato attraverso la modifica degli art. 14 e 15 della citata Legge 238/2016  che potrebbe concretizzarsi nel primo semestre del corrente anno.

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