AGRICOLTORE ATTIVO
Il provvedimento Omnibus entrato in vigore dal 01 gennaio 2018 ha ridefinito la disciplina dell’agricoltore in attività già stabilita dall’art. 9 del reg (UE) n. 1307/2013 e dall’art 3 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.
Si tratta infatti di un requisito necessario e imprescindibile in capo al soggetto che richiede contributi riferiti a molteplici regimi di sostegno.
Sono quindi definiti agricoltori in attività le persone fisiche e giuridiche che soddisfano almeno uno di questi requisiti:
1) Coloro che hanno percepito nell’anno precedente pagamenti diretti per l’ammontare massimo di seguito riportato:
- € 5000,00 per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al 50% in zone svantaggiate o di montagna.
- € 1250,00 negli altri casi
2) Gli agricoltori che dimostrano uno dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri
b) Possesso della partita iva attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola.
Per partita iva attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura.
Inoltre, per la sola campagna 2018, per i soli agricoltori
- In possesso della partita iva agricola attiva antecedentemente al 1° gennaio 2018 e che nella campagna 2017 non hanno presentato la dichiarazione annuale IVA o eventualmente comunicazione polivalente perché esenti da normativa fiscale il requisito di agricoltore in attività è soddisfatto dal semplice possesso della partita iva in campo agricolo. In tal caso l’agricoltore deve produrre all’OP una Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale dichiara l’assenza di presentazione della dichiarazione annuale IVA/comunicazione polivalente per l’anno 2017.
Per il solo 2018, se i requisiti non sono posseduti al momento della presentazione della domanda, devono essere acquisiti dall’agricoltore entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, ovvero entro il 08 luglio 2018.
In caso di decesso dell’agricoltore o cessazione dell’attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, il pagamento è eseguito a favore dell’avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso dell’agricoltore in attività.
29 Giugno 2018
AGRICOLTORE ATTIVO
