2 Agosto 2019
AREE DI RIFORNIMENTO MEZZI E CISTERNE DI GASOLIO

AREE DI RIFORNIMENTO MEZZI E CISTERNE DI GASOLIO
applicazione art. 39 del piano di tutela delle acque (PTA) - acque meteoriche - per le attività di rifornimento carburante presso aziende agricole

La Regione Veneto, Direzione Difesa del Suolo, ha inviato il 24 luglio 2019 una nota con la quale si ufficializza il protocollo di gestione delle attività di rifornimento del carburante elaborato da Coldiretti, teso a semplificare la normativa per la gestione dei rifornimenti di carburanti nelle aziende agricole.
Piano
la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose. Ne consegue un’attenzione rivolta anche alle cosiddette cisterne di gasolio in uso nelle aziende agricole che, ricordiamo, devono essere omologate e in possesso dei documenti idonei.
Protocollo.

Protocollo di gestione del rifornimento di carburante nelle aziende agricole che dispongono di Diesel tank in area scoperta
1)     Divieto assoluto di rifornimento con precipitazioni in corso;

2)     Diesel Tank omologato dotato di tettoia, bacino di contenimento e pistola dotata di blocco automatico;

3)     Dotazione del kit anti-sversamento (rappresentato da: granuli oleoassorbenti; fogli assorbenti; sacco per gli scarti; d.p.i. specifici), da utilizzarsi immediatamente dopo l’eventuale sversamento, in ogni caso ed in particolare nella imminenza di precipitazioni;

4)     Dotazione di un recipiente a tenuta con impresso lo specifico codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti riferito alla tipologia del rifiuto eventualmente prodotto (per il gasolio: CER 13 00 00). Il recipiente va collocato al momento del rifornimento al di sotto del mezzo agricolo in corrispondenza del punto di rifornimento. Dopo l’utilizzo, tale recipiente viene stoccato nell’area coperta di deposito aziendale dei rifiuti. Il recipiente a tenuta può essere in metallo o in plastica e deve avere una conformazione tale da consentire di intercettare le eventuali perdite di carburante nella fase di rifornimento.

5)     Dotazione di apposita tanica a tenuta (con specifico codice CER), che deve essere utilizzata per la raccolta degli eventuali sversamenti.

6)     In caso di sversamenti che non riescano ad essere contenuti con i mezzi precedentemente descritti, si deve evitare che il prodotto finisca nei corsi d’acqua; pertanto di dovrà arginare lo spandimento e contemporaneamente avvisare i VV.FF.

Le procedure sopra riportate dovranno essere scritte in apposito cartello appeso in prossimità dell’area di rifornimento.

Qualora il recipiente, collocato nell’area aziendale di deposito dei rifiuti, contenga residui di carburante, in analogia con le altre tipologie di rifiuto pericoloso, si provvederà allo smaltimento secondo le prassi in uso.

Infine, è da porre attenzione alla zona interessata da queste operazioni, perché è in ogni caso vietata questa attività se ci si trova in una zona di rispetto di una derivazione (pozzo) idropotabile pubblica. La zona di rispetto è compresa nei 200 metri di raggio dal pozzo in questione. Il divieto è originato dal fatto che è vietato lo “stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose”.

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