20 Marzo 2020
DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 – “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-glie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

                                                                                         DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020

                                            “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,                                                          lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

(documento in formato PDF stampabile)

 

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

Cassa integrazione in deroga

In considerazione della sospensione delle attività lavorative in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro, anche del settore agricolo e della pesca, che non accedono ad altri ammortizzatori sociali, è riconosciuta la possibilità di usufruire della Cassa integrazione salariale in deroga per i propri lavoratori dipendenti, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Il trattamento di Cassa integrazione in deroga è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

 

Riduzione orario di lavoro e sostegno ai lavoratori

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo (continuativo o frazionato) non superiore a quindici giorni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Questo provvedimento è valido a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

 

Estensione durata permessi L. 104/1992

Il numero di giorni di permesso retributivo coperto dalla Legge 104/1992 viene incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, in riferimento alle casistiche incluse nell’articolo 33, comma 3, della suddetta Legge.

 

Equiparazione periodo quarantena al periodo malattia

Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, per aver avuto contatti con casi confermati di coronavirus o per aver fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico viene equiparato ai periodi di malattia.

 

Indennità lavoratori autonomi

Ai lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria e, quindi, anche agli imprenditori agricoli iscritti nella gestione previdenziale agricola non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, viene riconosciuta una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 che l’INPS eroga previa domanda dell’interessato.

 

Indennità operai agricoli

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione e che non abbiano in corso un rapporto di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che l’INPS eroga previa domanda dell’interessato.

 

Proroga indennità disoccupazione agricola

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure ad essi equiparate il termine per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dell’indennità di disoccupazione agricola relative al 2019 è prorogato al 1° giugno 2020 (rispetto al termine ordinario del 31 marzo), solo per le domande non già presentate in competenza 2019.

 

Sospensione termini Colf/Badanti

Sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi dell’assicurazione obbligatoria legati ai rapporti di lavoro domestico.

Ripresa dei versamenti sospesi entro il 10 giugno 2020, senza sanzioni e interessi.

 

Bonus lavoratori dipendenti

In favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro e che, nel mese di marzo 2020, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro, è riconosciuto un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede ordinaria.

Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro.

I sostituti d’imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

 

Contributi per la sicurezza delle imprese

Al fine di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, è disposto il trasferimento da parte dell’INAIL ad Invitalia, entro il 30 aprile 2020, di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

 

 

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

 

Fondo centrale di garanzia PMI

Per la durata di 9 mesi dalla entrata in vigore del decreto in parola si applicano le seguenti misure:

  • concessione della garanzia a titolo gratuito che viene ammessa anche per le operazioni di rinegoziazione del debito;
  • aumento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per consentire alle piccole e medie imprese che hanno saturato il plafond;
  • possibilità per la Banca di aggiungere nella rinegoziazione il 10% di liquidità ulteriore per la ripresa;
  • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
  • possibilità di arrivare al 90 % per controgaranzia Confidi accreditati;
  • assegnazione ad ISMEA di 80 milioni di euro per l’anno 2020 per rafforzare le misure di sostegno all’accesso al credito delle imprese agricole e della pesca (favorire concessione garanzia fideiussoria).

 

Sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

Per le piccole e medie imprese che non abbiano, alla data del 17 marzo 2020, esposizioni debitorie qualificate come deteriorate è disposta:

  • l’irrevocabilità fino al 30 settembre 2020 per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;
  • proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali senza alcuna formalità e alle medesime condizioni;
  • sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima di tale data. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere sol-tanto i rimborsi in conto capitale.

Per accedere alle misure di sostegno finanziario sopra elencate l’impresa deve autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia in parola.

 

Sostegno alla liquidità delle imprese

E’ riconosciuta la garanzia dello Stato per le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanzia-menti alle imprese che hanno subito una perdita di fatturato a causa dell’emergenza in parola, operanti in settori che saranno individuati, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

 

 

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

 

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assisten-ziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

La sospensione dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973);
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali-assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in favore delle imprese turistico- ricettive, dei tour operator e delle agenzie di viaggio e turismo ed ulteriori categorie di soggetti, tra cui coloro che gestiscono “attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub”.

In favore dei soggetti in parola è disposta, inoltre, la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

 

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte (art. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973);
  • alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • all’IVA;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Ù

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Contribuenti Adempimenti Scadenza originaria Nuova scadenza
Imprese maggiormente colpite: lett. da a) a r) del c. 2 art. 58 (ad es. agriturismi, ristoranti, teatri, asili, terme, parchi, divertimento, musei, biblioteche, ...) Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria. 02/03/2020-30/04/2020 01 giugno 2020 ***
IVA 01/03/2020 - 31/03/2020
Soggetti ricavi e compensi < € 2.000.000  

Ritenute e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali*

08/03/2020-31/03/2020 01 giugno 2020 ***
Tutti  

Tutti adempimenti tributari (ad. es. dichiarazione IVA, Elenchi Intrastat, Esterometro)**

08/03/2020-31/05/2020 30    giugno 2020

* sono escluse le ritenute d’acconto e la tassa vidima

** rimangono invariati gli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi precompilata (CU, ecc);

*** possibilità di pagare in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020;

 

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 20.000 euro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Si prevede un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa escluse quelle che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità (allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020).

 

Sospensione termini versamenti agenti della riscossione

Sono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sono, altresì, differiti al 31 maggio 2020 ulteriori termini relativi a precedenti interventi normativi finalizzati a favorire la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione nonché il cosiddetto “saldo e stralcio” per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.

 

 

ULTERIORI MISURE

 

Misure in favore del settore agricolo e della pesca

È stata autorizzata la corresponsione entro il 31 luglio del 70 % degli anticipi sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

Al fine di far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, viene istituito un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020 finalizzato:

  • alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti;
  • alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti dalle predette imprese;
  • alla copertura per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

 

Sospensione termini amministrativi e effetti atti amministrativi in scadenza

Sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 tutti i termini (ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi a procedimenti amministrativi in corso di svolgimento alla data del 23 febbraio 2020 o avviati successivamente a tale data.

Tutti gli atti amministrativi autorizzatori o concessori (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 restano validi sino alla data del 15 giugno 2020.

Restano esclusi dai predetti periodi di sospensione o di proroga gli eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del decreto-legge in commento o dai precedenti decreti-legge emanati in ragione dell’epidemia da COVID-19.

 

Ulteriori misure per il settore agricolo

Le prestazioni svolte in ambito agricolo da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato entro il sesto grado di parentela o affinità.

 

Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

La norma proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di alcuni adempimenti in materia di rifiuti.

Ad esempio, per quanto di interesse, vengono prorogati i termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e per il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

 

Proroga dei termini nel settore assicurativo.

Fino al 31 luglio 2020 si proroga di ulteriori quindici giorni il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore fino all’effetto della nuova polizza (che rimane, pertanto, operante per 30 giorni complessivi, considerato che la normativa vigente mantiene la garanzia operativa per quindici giorni dalla scadenza del contratto assicurativo).

IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI PER UTENTI E IMPRESE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

Progetto n° 01/SSL/16/VE-03/SSL/21/VE CUP H79J21011180009 Titolo del Progetto: IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI PER UTENTI E IMPRESE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

Campagna Amica

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Portale Coldiretti Veneto Formazione

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IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI PER UTENTI E IMPRESE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

Progetto n° 01/SSL/16/VE-03/SSL/21/VE CUP H79J21011180009 Titolo del Progetto: IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI PER UTENTI E IMPRESE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

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