Versione stampabile DL 23-08 Aprile 2020
DECRETO LEGGE N. 23 DEL 08 APRILE 2020
“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”
Il decreto legge 8 aprile 2020 contiene misure straordinarie per il tessuto imprenditoriale nazionale e in particolare un sistema di garanzie dello Stato per agevolare l’erogazione di finanziamenti da parte delle banche.
I canali previsti sono due: uno si rivolge prevalentemente alle grandi imprese ed è gestito SACE, l’altro è finalizzato a supportare l’accesso al credito delle imprese fino a 499 dipendenti ed è gestito, per il settore agricolo e della pesca, attraverso dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) anziché direttamente dal fondo centrale di garanzia PMI.
Nel proseguo riassumeremo gli interventi relativi alle garanzie sui finanziamenti bancari nonché le norme di carattere fiscale che riguardano particolarmente il ns settore.
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19
Fondo Centrale di garanzia PMI
Possono beneficiare della garanzia le imprese fino a 499 dipendenti penalizzate dall’emergenza Covid-19.
Il finanziamento garantito non potrà superare il maggiore tra:
- il 25% del fatturato italiano dell’impresa;
- il doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2019;
- il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per investimenti nei 18 mesi successivi;La garanzia, concessa senza addebito costi, copre:
- In ogni caso il finanziamento non può superare i 5 milioni di euro.
- il 100% per prestiti fino a 25.000 euro;
- il 90% per prestiti fino a 800.000 euro (*aziende fatturato max 3,2 mln €), estendibile al 100% con un’ulteriore garanzia Confidi;
- il 90% per prestiti fino a 5 milioni di euro (tetto massimo) estendibile al 100% con un’ulteriore garanzia in riassicurazione.Il finanziamento potrà essere concesso con durata fino a 6 anni con preammortamento di 24 mesi per i finanziamenti fino a 25.000 euro; per gli altri sarà l’istituto di credito che dovrà valutare.
- La garanzia è concessa in automatico, senza valutazione del merito creditizio (da parte del fondo) solamente per i prestiti fino a 25.000 euro.
MISURE FISCALI E CONTABILI
Sospensione versamento per imprese e lavoratori autonomi con sede o domicilio nel territorio dello Stato
Proroga dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 nei seguenti termini:
- per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% del fatturato di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019;
- la sospensione anzidetta vale anche per chi ha aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2019;
I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30 giugno prossimo, in un’unica soluzione o rateizzando l’importo in 5 tranche mensili di pari importo, da versare a cominciare da giugno.
Rimessione in termini per i versamenti
La norma dispone che i versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza al 16 marzo 2020 (posticipato al 20 marzo 2020 per effetto della rimessione in termini prevista dal decreto-legge “Cura Italia”) possono essere effettuati entro il 16 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
La norma differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai lavoratori le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Entro questa data non si applica la sanzione per tardiva trasmissione.
Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Il credito d’imposta riconosciuto per il 2020 dall’articolo 64 del decreto-legge “Cura Italia” per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (relativamente al 50 % delle spese sostenute fino ad un massimo di 20 mila euro per beneficiario) è esteso all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta in parola saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO
Disposizioni in materia di lavoro
La norma estende le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto-legge “Cura Italia” in materia di Cassa integrazione ordinaria agli impiegati agricoli assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Inoltre si estendono le disposizioni di cui all’articolo 22 del citato decreto-legge, in materia di Cassa integrazione in deroga, agli operai agricoli assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
