Distributori di carburante ad uso nelle aziende agricole: tutte le novità del decreto ministeriale 22/11/2017
E’ stato pubblicato in data 6 dicembre 2017 il decreto ministeriale 22/11/2017 contenente la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C, cioè le cisterne fuori terra di liquido combustibile (come il gasolio) con capacità geometrica inferiore a 9 mc.
Il provvedimento è entrato in vigore il 5 gennaio 2018 e si applica a tutti i contenitori/distributori mobili (che per semplicità chiameremo cisterne del gasolio) di nuova installazione e contiene alcune eccezioni per quelle già presenti e in possesso o meno dei permessi del Vigili del Fuoco (Certificato Prevenzione Incendi o altri atti abilitativi come la SCIA) o in corso di progettazione.
La normativa sulle cisterne del gasolio utilizzate nelle aziende agricole viene normata da due decreti differenti:
- Le cisterne di capacità geometrica superiore a 6 mc sono normate dal DPR 151/2011. Tutte queste attrezzature, come noto, dovevano già presentare la SCIA ai VVFF entro il 07/10/2017
- Le cisterne di capacità geometrica inferiore ai 6 mc erano normate dal DM 10/03/1990 fino al 04/01/2018 ed ora seguono il DM 22/11/2017. Tali cisterne erano chiaramente esonerate dagli adempimenti amministrativi in termini di prevenzione incendi a patto che rispettassero tutte le indicazioni tecniche previste dal DM. Infatti il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, li ha esonerati in maniera indiscutibile.
La confusione sul territorio si è generata dal fatto che nel nuovo DM 22/11/2017 è espressamente indicato che le cisterne in possesso di SCIA non ricadono nella nuova Regola Tecnica ma non viene chiarito in maniera esplicita cosa devono fare i proprietari che già prima erano esonerati da qualsiasi comunicazione perché in possesso di cisterne di volume inferiore ai 6 mc.
E’ stato però chiarito successivamente che il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 ha valenza giuridica superiore al DM 22/11/2017 Regola tecnica, pertanto i contenitori/distributori (con o senza erogatore) a servizio delle aziende agricole aventi capacità geometrica inferiore a 6 mc, se già esistenti al 5 gennaio 2018 rientrano tra gli esonerati dalla nuova regola tecnica e continueranno a seguire la vecchia regola tecnica prevista dal DM90 ora abrogata.
Quindi, schematicamente, la situazione attuale è questa:
Con la nota sottostante la situazione è questa:
1. Chiunque abbia acquistato una cisterna in data successiva al 04/01/2018 è soggetto al nuovo DM 22/11/2017. Poco cambia rispetto a prima se non la capacità del bacino di contenimento che deve essere pari al 110% del volume della cisterna (in alternativa può essere una cisterna a doppia parete con sistema elettronico di controllo). Dato per scontato che i rivenditori autorizzati siano già in linea con le nuove indicazioni, l’accortezza che da oggi bisogna avere è quella di non acquistare da altri privati le cisterne non più a norma.
2. Chi ha una cisterna oltre i 6 mc e ha fatto la SCIA è già a posto (è ovvio che chi non ha finora fatto la SCIA era sanzionabile già prima; di fatto ora queste cisterne si devono prima adeguare al DM 22/11/2017 e poi fare la SCIA)
3. Le cisterne già esistenti al 05/01/2018 con capacità inferiore ai 6 mc continuano ed essere esonerate. Sia dal DPR 151/11 sia dal nuovo DM 22/11/2017
Principali requisiti previsti della nuova regola tecnica:
· Capacità geometrica. Pur lasciando la capacità geometrica massima del contenitore-distributore fissata in 9 m³, viene chiarito che tale capacità può essere ottenuta anche con più contenitori-distributori la cui distanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m. Nell'ambito di una attività possono essere installati più depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna, per una capacità complessiva non superiore a 45 m³.
· Accesso all’area. Deve essere garantita la possibilità di avvicinamento dei mezzi dei VVFF ai contenitori-distributori, per esigenze di soccorso.
· Criteri di installazione e caratteristiche costruttive serbatoio.
Ø A doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine;
Ø A parete singola - In tal caso il deposito di distribuzione dovrà essere posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee caratteristiche meccaniche.
· Dichiarazione di Conformità, marcature CE, Manuale d’istruzioni.
· Installazione: I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive. E' vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi. Devono essere Installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali. I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in speciali box prefabbricato con idonee caratteristiche prescritte, essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio.
· Distanze di sicurezza: vanno da 3 a 5 a 10 a 15mt a seconda delle variabili. Tali misure possono essere limitate fino alla metà se interposti elementi di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco con specifiche dimensioni.
· Altre misure di sicurezza: Area di contorno serbatoio avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
· Segnaletica di sicurezza secondo D.Lgs.81/08 e s.m.i. ed apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonché' il recapito telefonico della ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore. Deve essere dotato di misure di sicurezza atte ad evitare l'accesso, da parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo.
· Impianto elettrico e messa a terra conforme.
· Estintori: In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacità complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.
· Rispetto di norme di esercizio e comportamentali- tra le quali la formazione del personale addetto al rifornimento. Esso deve essere adeguatamente formato sull'uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi.
