DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
In merito all’art. 6 comma 1 del nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e le relative disposizioni attuative contenute nell’articolo 7 del regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada, è vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2018 di seguito riportati:
· in tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 22.00
· in tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto, e
settembre dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
· inoltre nelle giornate:
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del 1 gennaio
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del 6 gennaio
dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 30 marzo
dalle ore 9.00 alle ore 16.00 del 31 marzo
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del 2 aprile
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 3 aprile
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del 25 aprile
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del 1 maggio
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 2 giugno
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 30 giugno
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 7 luglio
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 14 luglio
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 21 luglio
dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 27 luglio
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 28 luglio
dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 3 agosto
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 4 agosto
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 11 agosto
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del 15 agosto
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 18 agosto
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del 25 agosto
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del 1 novembre
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del 8 dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 22 dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del 25 dicembre
dalle ore 9.00 alle ore 22.00 del 26 dicembre
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa deve essere riferito unicamente al trattore medesimo, la massa del trattore nel caso in cui quest’ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione.
Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purchè munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.
Il divieto non trova applicazione per una serie di veicoli e complessi di veicoli (vedi decreto) tra cui
I trattori isolati per il solo percorso di rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art 2 comma 3. Inoltre per i veicoli muniti di autorizzazione prefettizia tra cui i veicoli o complessi di veicoli, classificati come macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.