23 Ottobre 2017
IL GREENING CAMBIA DAL 2018

IL GREENING CAMBIA DAL 2018

Il Regolamento comunitario 1155 del 2017 ed il recente decreto del Mipaaf n. 5604 del 02 ottobre hanno introdotto una serie di novità al regime dei pagamenti diretti della PAC e particolare rilievo assumono le novità relative al greening.

Le novità, che si applicano dal 01 gennaio 2018, riguardano in particolare le aziende con più di 15 ettari di seminativo e che pertanto sono obbligate a rispettare il vincolo (sul 5% della superficie) delle aree di interesse ecologico che nel corso del tempo  abbiamo imparato a chiamare EFA.

Il tema di maggiore attenzione è il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari su tutte le EFA produttive e considerando che nel nostro territorio ampio spazio ha trovato la coltivazione della soia come coltura azotofissatrice EFA comprendiamo come il divieto di trattamenti divenga un problema insormontabile per una coltivazione che, priva di trattamenti, vedrebbe compromessa la resa e l’economicità.

Se quindi è vero che la coltivazione della soia come coltura azotofissatrice utilizzata ai fini EFA dal 2018 sarà un problema è pur vero che il regolamento parla genericamente di “colture azotofissatrici” che possono essere utilizzate per la costituzione delle aree di interesse ecologico (EFA). In questo senso l’elenco è abbastanza corposo e non tutte le specie necessitano obbligatoriamente di trattamenti quali il diserbo.

L’elenco riportato comprende tutte le colture azotofissatrici che possono essere utilizzate come EFA, in alternativa alla soia, e che con l’approvazione definitiva del cosiddetto regolamento Omnibus (che dovrebbe avvenire a giorni) potrebbero avere un aumento del coefficiente di ponderazione da 0.7 a 1.

Elenco delle specie azotofissatrici
arachide (Arachis hypogaea L.)
cece (Cicer arietinum L.)
cicerchia (Lathyrus sativus L.)
erba medica e luppolina (Medicago sp)
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.)
fagiolo d'Egitto (Dolichos lablab L.)
fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)
fava, favino e favetta (Vicia faba L.)
fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)
liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)
lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)
lupino (Lupinus sp.)
moco (Lathyrus cicera L.)
pisello (Pisum sativum L.)
sulla (Hedysarum coronarium L.)
trifogli (Trifolium sp.)
soia (Glycine max L.)
veccia (Vicia sativa L.)
veccia villosa (Vicia villosa Roth)

I provvedimenti approvati introducono la possibilità che possano essere considerate  come EFA anche  i miscugli di azotofissatrici e altre piante a condizione che le colture azotofissatrici siano predominanti (in questo senso sarà necessario conservare i cartellini che dettagliano la composizione).

Vale la pena di ricordare inoltre che il divieto di trattamenti è obbligatorio solo sulla parte di coltura azotofissatrice (soia compresa) dichiarata come EFA e non riguarda la parte di coltura che esula dal 5% obbligatorio.

La nuova regolamentazione porta novità significative anche per gli elementi caratteristici del paesaggio che possono essere utilizzati come EFA. Nel nostro Paese gli elementi caratteristici del paesaggio sono stati utilizzati pochissimo pur essendo presenti in gran quantità e ciò a causa della difficoltà di individuazione informatica. Siepi, alberi in filare, fasce tampone e bordi dei campi, fossati e altro possono essere utilizzati come EFA avendo cura di verificare dimensioni e coefficienti di ponderazione così come specificati nella tabella riportata.

Fattori di conversione e di ponderazione di cui all’articolo 46, paragrafo 3

 

Elementi caratteristici
 
Fattore di conversione (m/albero/mq)
 
Fattore di ponderazione
 
Area di interesse ecologico (se si applicano entrambi i fattori)
 
Terreni lasciati a riposo (per mq.)
 
               n.p.
 
                 1
 
             1 mq.
 
Terrazze (per metro lineare)
 
                 2
 
                 1
 
             2 mq.
 
Elementi caratteristici del paesaggio:
 
     
-
 
Siepi/fasce alberate/alberi in filari (per metro lineare)
 
                 5
 
                 2
 
           10 mq.
 
-
 
Alberi isolati (per albero)
 
                20
 
               1,5
 
           30 mq.
 
-
 
Boschetti nel campo (per mq.)
 
               n.p.
 
               1,5
 
          1,5 mq.
 
-
 
Stagni (per mq.)
 
               n.p.
 
               1,5
 
          1,5 mq.
 
-
 
Fossati (per metro lineare)
 
                 5
 
                 2
 
           10 mq.
 
-
 
Muretti di pietra tradizionali (per metro lineare)
 
                 1
 
                 1
 
             1 mq.
 
-
 
Altri elementi caratteristici non elencati sopra ma protetti dalla BCAA 7, dal CGO 2 o CGO 3 (per mq.)
 
               n.p.
 
                 1
 
             1 mq.
 
Fasce tampone e bordi dei campi (per metro lineare)
 
                 6
 
               1,5
 
             9 mq.
 
Ettari agroforestali (per mq.)
 
               n.p.
 
                 1
 
             1 mq.
 
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali (per metro lineare):
 
     
-
 
Senza produzione
 
                 6
 
               1,5
 
            9 mq.
 
-
 
Con produzione
 
                 6
 
               0,3
 
         1,8 mq.
 
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per mq.)
 
               n.p.
 
               0,3
 
         0,3 mq.
 
Superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell’articolo 32, Paragrafo 2, Lettera b), punto ii) (per mq.)
 
               n.p.
 
                 1
 
            1 mq.
 
Superfici con colture intercalari o manto vegetale (per mq.)
 
               n.p.
 
               0,3
 
         0,3 mq.
 
Superfici con colture azotofissatrici (per mq.)
 
               n.p.
 
               0,7
 
         0,7 mq.
 

 

Gli elementi caratteristici del paesaggio (bordi dei campi, siepi, fasce tampone) adiacenti ad una Efa a sua volta adiacente ad un seminativo possono essere considerati una EFA (es. il  filare, adiacente a bordo di campo, è Efa anche se non è esso stesso direttamente adiacente al seminativo).

Ulteriore alternativa per rispettare l’obbligo di creazione di aree a valenza ambientale, sulle quali il regolamento è intervenuto apportando semplificazioni e chiarimenti, sono i “terreni lasciati a riposo”. Il terreno a risposo può essere utilizzato come EFA considerando però che la gestione può avvenire esclusivamente mediante:

-              Terreno privo di vegetazione

-              Terreno coperto da vegetazione spontanea

-              Terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Chi intende utilizzare il terreno a risposo come EFA deve mantenerlo a riposo per almeno sei mesi (dal 1 gennaio a 30 giugno) e deve evitare sfalci o altre operazioni fra il 01 marzo e il 30 giugno. Dal 1° luglio è possibile una coltura in secondo raccolto che può essere trattata.

Inutile dire che ulteriori approfondimenti seguiranno nel corso del tempo, per qualsiasi informazione dettagliata o consulenza personalizzata gli uffici zona sono a completa disposizione.

Riassumendo le novità sul Greening - Le possibili alternative alla coltivazione della soia sono:

·  utilizzo di altre colture azotofissatrici

·  utilizzo degli elementi caratteristici del paesaggio
                                                 

·  terreno lasciato a risposo :   - privo di vegetazione
                                                 
- coperto da vegetazione 
                                                    spontanea

                                                - seminato per produzione di 
                                                    piante da sovescio

 

 

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