LE NUOVE MODALITA’ DI FATTURAZIONE ELETTRONICA INTRODOTTE A FAR DATA DAL 1 LUGLIO 2018
IN SINTESI
La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo generalizzato di emettere esclusivamente fatture in formato elettronico a far data dall’1.1.2019, per la generalità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti in Italia (indipendentemente dal fatto che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore).
Tuttavia, l’obbligo è stato previsto in via anticipata dall’1.7.2018 per:
· le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (sia in ambito agricolo che della pesca);
· le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con una Pubblica amministrazione.
La stessa Legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati strumenti “tracciabili”.
Trasmissione della fattura sul sistema di interscambio La fattura elettronica potrà essere trasmessa esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando uno dei seguenti canali:
· posta elettronica certificata;
· gli ulteriori canali di colloquio con il SdI che richiedono il preventivo accreditamento da parte del soggetto passivo (modello web service o sistema basato su protocollo FTP).
La fattura può essere trasmessa:
· dal soggetto tenuto all’emissione ex art. 21 del DPR 633/72;
· da un intermediario che agisca per conto di quest’ultimo.
Indirizzamento della fattura elettronica I soggetti passivi IVA potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante apposito servizio di registrazione, l’indirizzo PEC o il codice destinatario presso cui intendono ricevere le fatture elettroniche.
Nel caso in cui il destinatario non abbia comunicato al soggetto emittente l’indirizzo telematico di fatturazione, ovvero nei casi in cui il destinatario sia un privato, un soggetto in regime di vantaggio o forfetario, ovvero un produttore agricolo esonerato dagli adempimenti IVA, l’emittente potrà indicare un codice destinatario convenzionale composto da 7 zeri, e il documento verrà reso disponibile in apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
REGIME DI VANTAGGIO E REGIME FORFETTARIO Per coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 98) e nel regime “forfettario” (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 23.12.2014 n. 190) non troverà applicazione l’obbligo di emissione della fattura elettronica.
DOCUMENTAZIONE DELLE CESSIONI DI CARBURANTIAi fini della redazione della fattura, si deve fare riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72. Tra gli elementi obbligatori non risultano, dunque, né la targa, né altri estremi identificativo del veicolo, come era, invece, previsto per la “scheda carburante”. Sarà comunque possibile inserire tali informazioni nel documento utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica. Ciò garantirà in ogni caso la possibilità di ricondurre la spesa ad un determinato veicolo, elemento utile ai fini della deducibilità.
Si segnala, inoltre, che, nel caso in cui nella stessa fattura siano presenti la cessione del carburante e l’acquisto di altri beni o servizi, come, ad esempio, quelli di manutenzione, riparazione, lavaggio, ecc., questa dovrà necessariamente essere emessa in formato elettronico.
Esclusione per i carburanti diversi da quelli per autotrazione L’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione è stata introdotta al fine di contrastare i fenomeni di frode IVA presenti nel settore. Per questo motivo le novità non interessano le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, utensili da giardinaggio e simili. In relazione alle cessioni di queste tipologie di carburante (diverse da quelle per autotrazione), la spesa potrà essere documentata con le modalità attualmente in uso.
Strumenti di pagamento La Legge n. 205/2017 ha introdotto specifiche disposizioni in tema di detraibilità dell’IVA sull’acquisto dei carburanti e di deducibilità dei relativi costi, subordinando le stesse all’utilizzo di specifici mezzi di pagamento.
Si tratta, in particolare, degli assegni, bancari e postali, circolari e non, dei vaglia cambiari e postali e dei mezzi elettronici previsti all’articolo 5 del DLgs. 82/2005.
Secondo quanto precisato nella Circolare n. 8/E/2018, non può essere negata “l’idoneità di tali strumenti a dare prova di chi ha sostenuto la spesa”. In presenza degli altri elementi previsti dal TUIR (inerenza, competenza, congruità), sarà quindi consentita, la deduzione anche ai fini delle imposte dirette.
PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI o SUBCONTRAENTI APPALTI PUBBLICI La Legge di bilancio 2018 ha anticipato l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica all’1.7.2018 anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture.
Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.
Sul punto nella Circolare n. 8/E/2018 l’Agenzia delle Entrate precisa che la disposizione in esame è applicabile soltanto nei rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui lo stesso si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
A titolo esemplificativo l’Agenzia propone la seguente fattispecie:
· impresa (A) stipula un contratto di appalto con una Pubblica Amministrazione (X) ed un subappalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune opere.
· se B e/o C si avvalgono di un ulteriore soggetto (D) per adempiere gli obblighi derivanti dal subappalto/contratto, D può emettere fattura secondo le regole ordinarie e, pertanto, anche in formato cartaceo (fino al 31.12.2018).
Si rammenta infine che, nella fattura elettronica devono essere riportati:
· il Codice Identificativo Gara (CIG);
· il Codice Unitario Progetto (CUP).
Tali novità, in particolare l’obbligo generalizzato che scatterà a far data dall’1.1.2019, impatteranno in maniera rilevante nei sistemi organizzativi di tutti i soggetti IVA, che dovranno giocoforza adottare idonei strumenti informatici e migliorare la gestione del ciclo attivo e passivo della propria impresa.
Al momento sono ancora in itinere alcuni tavoli tecnici volti a semplificare questa fase delicata di cambiamento e adeguamento tecnologico.
Vi informeremo quanto prima circa il necessario supporto che la nostra Federazione sta organizzando e i necessari adempimenti da porre in essere.
