31 Ottobre 2019
Novità decreto fiscale

Novità decreto fiscale
Nella Gazzetta Ufficiale di sabato 26 ottobre è stato pubblicato il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “collegato alla manovra di bilancio 2020”) approvato dal Consiglio dei Ministri.

Nuove sanzioni mancata accettazione pagamenti con mezzi elettronici
È previsto, a carico dei soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi e che non accettano pagamenti effettuati anche mediante “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito” un nuovo regime sanzionatorio.
Si ricorda che l’obbligo di accettazione di detti pagamenti è stato introdotto dal DL n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ed è entrato in vigore il 30 giugno 2014, ma a fronte di tale obbligo non era stato ancora disciplinato il relativo regime sanzionatorio.
Per espressa previsione della disciplina intervenuta nel 2012, l’obbligo in parola non si applica qualora sussista una “oggettiva impossibilità tecnica” tale da non consentire all’imprenditore di adempiervi.
La sanzione è pari a 30 euro, aumentata del 4 % del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con mezzi elettronici. Tale nuovo regime sanzionatorio entrerà in vigore dal 01 luglio 2020.

Credito imposta su transazioni pagamenti elettronici
Il decreto-legge in parola introduce, per i soggetti con ricavi/compensi relativi all’anno d’imposta precedente non superiori a 400.000 euro, un credito d’imposta sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, debito o prepagate.
Tale credito d’imposta, a partire dal 1° luglio 2020, è pari al 30% delle su dette commissioni.
L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, sugli aiuti di Stato in “regime de minimis”.
Il credito d’imposta in parola sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi.

Lotteria degli scontrini
Ulteriore novità di rilievo riguarda la “lotteria degli scontrini”: a decorrere dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che l’acquirente, al momento dell’acquisto, comunichi il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.
È prevista una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per l’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

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