14 Giugno 2019
SCADENZE FISCALI

SCADENZE FISCALI

Dal prossimo 1° luglio entreranno in vigore le modifiche contenute nel “decreto fiscale” (DL 119/2018), che comporteranno alcune novità negli adempimenti connessi alla fatturazione.

Saranno pienamente operative, infatti, le disposizioni che prevedono che la fattura possa essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione.
L’esigibilità dell’imposta, anche ai fini del computo nella liquidazione periodica dell’IVA, non risulterà comunque condizionata dai nuovi termini di emissione delle fatture.
Conseguentemente, anche nell’ipotesi in cui la fattura sia emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, quest’ultima continuerà a rappresentare il momento di riferimento ai fini dell’esigibilità del tributo.

Strettamente correlata alla novità appena descritta è la disposizione, contenuta nel novellato art. 21 del DPR 633/72, che prevede l’obbligo di indicare la data di effettuazione dell’operazione, qualora risulti differente rispetto a quella di emissione.
A questo proposito occorre, tuttavia sottolineare come le specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018 non siano ancora state modificate per consentire di inserire all’interno del file fattura due differenti date. In assenza di tale implementazione, potrebbero continuare a ritenersi valide le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, pur se riferite alle fatture “immediate” da emettere sino al 1° luglio 2019; l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato che deve intendersi data di effettuazione dell’operazione quella contenuta nel file XML, dovendo, conseguentemente, ritenersi data di emissione quella in cui la fattura viene trasmessa.

Per le operazioni effettuate dal secondo semestre cesserà, inoltre, di avere effetto la disposizione che consente la disapplicazione della sanzione prevista nel caso in cui la fattura venga emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dal citato art. 21, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica. Resterà unicamente applicabile, sino al 30 settembre, per i soggetti passivi “mensili”, la riduzione dell’80% della sanzione prevista laddove il documento venga emesso oltre il termine di cui all’art. 21 del DPR 633/72, ma entro la data di effettuazione della liquidazione IVA periodica del mese successivo.

Allegato scadenze fiscali

Allegato Decreto

IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI PER UTENTI E IMPRESE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

Progetto n° 01/SSL/16/VE-03/SSL/21/VE CUP H79J21011180009 Titolo del Progetto: IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI PER UTENTI E IMPRESE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

Campagna Amica

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Portale Coldiretti Veneto Formazione

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IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI PER UTENTI E IMPRESE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

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